L’Agenzia delle Entrate ha ufficializzato le linee guida del Tax credit vacanze, istituito per l’anno 2020 con il decreto Rilancio in favore delle famiglie con ISEE in corso di validità non superiore a 40.000 euro, da utilizzare per il pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico ricettive, come i camping village.
Se la situazione economica dei componenti del nucleo familiare è significativamente variata rispetto alla situazione rappresentata nella DSU ordinaria, è possibile presentare una nuova DSU per il calcolo dell’ISEE corrente: l’indicatore può, infatti, essere aggiornato prendendo a riferimento i redditi relativi a un periodo di tempo più ravvicinato (ultimi 12 mesi o 2 mesi).
Il bonus vacanze è stato pensato per aiutare il turismo a risollevarsi anche se non ha mancato di sollevare polemiche per le modalità di utilizzo. Può essere utilizzato solo a determinate condizioni dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 da un solo componente per nucleo familiare ed è riconosciuto fino a un importo massimo di 500 euro per i nuclei familiari composti da più di due persone. L’importo è ridotto a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona.
Le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione per i servizi resi da una singola impresa turistica. Per poter utilizzare l’agevolazione è necessario verificare preventivamente con il fornitore del servizio turistico che aderisca all’iniziativa e “accetti” il bonus.
Il beneficio spetta per l’80% sotto forma di sconto sull’importo dovuto al fornitore del servizio turistico e, per il restante 20%, sotto forma di detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2020, che verrà presentata dal componente del nucleo familiare che ha usufruito dello sconto.
Lo sconto sul corrispettivo del servizio turistico viene recuperato poi dal fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d’imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le modalità previste per il soggetto cedente.
Il bonus vacanze viene richiesto ed erogato in modalità esclusivamente digitale. Per ottenerlo è necessario avere un’identità digitale (SPID o CIE) e aver installato ed effettuato l’accesso all’applicazione per smartphone denominata IO, l’app dei servizi pubblici.
Per richiedere l’agevolazione, il cittadino deve aver installato ed effettuato l’accesso all’applicazione per smartphone, denominata IO, l’app dei servizi pubblici, disponibile gratuitamente grazie a PagoPA Spa. Tutte le informazioni su come scaricare l’app, accedere ed utilizzarla sono disponibili online sul sito io.italia.it
Al momento del pagamento, presso il fornitore, del corrispettivo dovuto per il servizio turistico, la persona che intende fruire del bonus deve comunicare al fornitore il proprio codice fiscale ed il codice univoco assegnato o, in alternativa, esibire il QR code. Quest’ultimo può essere visualizzato su smartphone accedendo all’app IO nella sezione “Pagamenti” o come immagine condivisa dal familiare che ha richiesto il bonus.
Per poter applicare lo sconto, il fornitore acquisisce questi dati e li inserisce, insieme all’importo del corrispettivo dovuto, in un’apposita sezione della procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate (seguendo il percorso “la mia scrivania – Servizi per – comunicare”). In questo modo viene verificato lo stato di validità dell’agevolazione e l’importo massimo dello sconto applicabile.
Da questo momento il bonus risulterà come “utilizzato” e sarà inutilizzabile una seconda volta. All’interno della sezione “Pagamenti” dell’app IO del richiedente lo stato del bonus sarà aggiornato.
Le stesse informazioni sono messe a disposizione del soggetto che ha utilizzato lo sconto nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, all’interno del cassetto fiscale (seguendo il percorso la mia scrivania – consultazioni – cassetto fiscale).